STATUTO
Titolo I
Costituzione -- Scopi - Sede - Durata
Art. 1 - Con il nome di Federazione Italiana Allevatori di Colombi ( F.I.A.C. ), è costituita una Federazione tra le
Associazioni Colombofile Italiane.
Art. 2 - La Federazione Italiana Allevatori di Colombi è autonoma, apolitica, apartitica e confessionalmente neutra; non
ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali.
Art. 3 - La F.I.A.C. ha per scopo:
a) lo sviluppo dell'allevamento selettivo del colombo di razza in genere e di quelli di razze italiane in particolare;
b) la regolamentazione delle esposizioni organizzate dalle Associazioni federate;
c) l'organizzazione di esposizioni a carattere nazionale ed internazionale;
d) la formazione, la nomina, l’aggiornamento dei Giudici di colombi;
e) la distribuzione di anelli federali;
f) la stampa di un notiziario, e di ogni altre pubblicazioni specializzate, riservate agli associati, nonché di Materiale divulgativo per l’allevamento del colombo ornamentale;
g) la istituzione dei Gruppi di specializzazione di razza ( Club );
h) tutto quanto possa servire al fine di diffondere e propagandare l’allevamento del colombo di razza pura.
Art. 4 - La sua sede legale è presso il domicilio del Presidente, finchè la F.I.A.C. non disporrà di una propria sede.
Art. 5 - La durata della Federazione Italiana Allevatori di Colombi è illimitata.
Titolo II
Composizione - Affiliazione
Art. 6 - La F.I.A.C. si compone di membri:
a) ordinari collettivi: sono le Associazioni Colombofile;
b) onorari: sono allevatori e non che hanno acquisito particolari meriti in campo colombofilo e per attività al servizio della F.I.A.C..
Art. 7 - Il numero dei membri ordinari collettivi aderenti alla F.I.A.C. è illimitato.
Art. 8 – Per richiedere l'affiliazione, le Associazioni devono costituirsi ed avere un minimo di 13 soci , e nel loro
statuto, che devono allegare alla domanda, vi deve essere un articolo che preveda l'affiliazione alla F.I.A.C..
Art. 9 – La richiesta di affiliazione deve essere presentata al C.D.F. e la accettazione dovrà essere ratificata
dall’Assemblea dei Delegati.
Art. 10 – Con la presentazione della domanda i Membri Ordinari collettivi assumono per sé e per i propri soci l’obbligo
di osservare il presente Statuto ed i regolamenti della F.I.A.C..
Art. 11 – Non possono essere affiliate Associazioni colombofile che perseguano scopi speculativi o commerciali
Art. 12 – Ogni socio federato può essere iscritto come tale ad una sola Associazione.
Art. 13 - Tutti gli allevatori iscritti alla F.I.A.C. sono obbligatoriamente iscritti nel Registro Nazionale Allevatori
( R.N.A. ) con numero progressivo di matricola federale.
Art. 14 – I Membri Ordinari collettivi cessano di far parte della F.I.A.C.:
a) per il venir meno delle condizioni per cui avevano avanzato domanda ed in base alla quale questa era stata accolta;
b) per scioglimento ;
c) per esclusione ;
d) per morosità;
e) per dimissioni inoltrate al C.D.F.;
Con l'uscita dalla F.I.A.C. i Membri Ordinari collettivi perdono ogni diritto derivante dalla affiliazione. In caso di ricorso la decisione definitiva spetta all'Assemblea dei Delegati.
Art. 15 - La quota annuale di affiliazione è stabilita dall'Assemblea dei Delegati.
Tutti i membri collettivi hanno gli stessi diritti e doveri.
Titolo III
Organi Federali
Art. 16 - Gli Organi Federali sono:
1 - AMMINISTRATIVI
a) L'Assemblea dei Delegati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2 – TECNICO - ORGANIZZATIVI
d) Il Comitato degli Esperti ( Ordine dei Giudici );
e) La Commissione Tecnica;
f) La Commissione Standards;
1 - ORGANI AMMINISTRATIVI
Assemblea dei Delegati
Art. 17 - L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo della Federazione Italiana Allevatori di Colombi, ed è composta
dai rappresentanti delegati dalle Associazioni.
L'Assemblea ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività federale e le sue delibere sono vincolanti per tutti. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. I componenti del Consiglio Direttivo Federale, nonché i Presidenti, o altro membro, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, del Consiglio Direttivo degli Esperti, della Commissione Tecnica e della Commissione Standards hanno diritto a partecipare all’Assemblea e, se delegati, prendono parte alle votazioni.
Art. 18 – Le Associazioni colombofile hanno diritto ad avere almeno un delegato in seno all’Assemblea.
Il Delegato in carica che non potrà essere presente all'Assemblea può delegare altra persona della stessa Associazione
I delegati restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati; i nominativi devono essere comunicati entro il 31 di Maggio alla F.I.A.C..
Art. 19 - L'Assemblea dei Delegati può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria dei Delegati avrà luogo una volta all'anno, non oltre il 30 Giugno, in data stabilita dal C.D.F.
In essa il Presidente esporrà la relazione sull’attività svolta e proporrà all'approvazione la relazione finanziaria.
L'Assemblea straordinaria dei Delegati può essere convocata:
a) dal C.D.F. ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno;
b) su richiesta motivata al Presidente di almeno 1/5 dei Delegati.
Art. 20 - L'Assemblea dei Delegati deve essere convocata a mezzo avviso postale e dovrà essere recapitato almeno 15
gg. prima della data fissata per la riunione; nell'avviso di convocazione dovranno essere precisati il luogo, l'ora e l'ordine del giorno da trattare. Se la convocazione presenta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, la lettera di convocazione dovrà essere corredata di copia dello stesso e dei suoi allegati, unitamente alla relativa relazione dei Revisori dei Conti.
Art. 21 - L'Assemblea ordinaria deve avere luogo nella località prescelta dalla precedente Assemblea ordinaria, mentre
l’Assemblea straordinaria avrà luogo nella località prescelta dal C.D.F.
Art. 22 - Gli Organi Federali e le Associazioni possono far includere altri argomenti all'ordine del giorno
dell'Assemblea, purché le richieste relative giungano alla Segreteria della Federazione non meno di 30 gg. prima della data fissata per l'Assemblea.
Art. 23 - L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza
assoluta ( metà più uno ) dei delegati; in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
Fa eccezione l'Assemblea straordinaria convocata per l'approvazione di modifiche statutarie o per deliberare lo scioglimento della F.I.A.C.; in questi casi sono previste le maggioranze di cui all’art. 21 del Codice Civile.
Art. 24 - Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne lo scioglimento che deve essere adottato con il voto favorevole dei delegati rappresentanti
almeno i tre quarti ( ¾ ) degli associati.
Art. 25 - Le votazioni sono effettuate: per alzata di mano, per appello nominale e per acclamazione.
Le votazioni per elezioni alle cariche federali devono essere sempre effettuate a scrutinio segreto; la votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche " ad honorem "
Art. 26 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica della F.I.A.C., in caso di sua assenza dal Vice
Presidente con più anni di anzianità come Consigliere. Quando l’Assemblea deve eleggere i suoi rappresentanti alle cariche federali, procede alla nomina di una Commissione Elettorale, composta da tre scrutatori.
Art. 27 - Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, contenuto in
un apposito registro vidimato e firmato dal Presidente in ciascun foglio. Copia del verbale dovrà essere portata a conoscenza di tutte le Associazioni.
Art. 28 - In caso di assoluta necessità l'Assemblea dei Delegati può nominare un Commissario con il compito di
amministrare la F.I.A.C. e di preparare le elezioni per la nomina di un C.D.F..
Il mandato affidato al Commissario può avere la durata massima di 3 mesi.
Consiglio Direttivo Federale ( C.D.F. )
Art. 29 – La F.I.A.C. è retta da un Consiglio Direttivo Federale, al quale spetta il compito di lavorare per la
realizzazione delle finalità statutarie e di garantire la piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei tesserati.
Art. 30 - Il Consiglio Direttivo Federale si compone:
a) Un Presidente;
b) Due Vice Presidenti;
c) Un Segretario generale;
d) Un Cassiere - Distributore anelli;
e) Quattro Consiglieri
Il C.D.F. viene eletto dall’Assemblea dei Delegati.
Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea dei Delegati.
Art. 31 – Il C.D.F. resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti, ferma restando la loro regolare
posizione di tesseramento F.I.A.C.. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Revisore dei Conti.
Art. 32 – - Il C.D.F. si riunisce, su convocazione del Presidente:
a) almeno due volte all’anno;
b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
c) su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve essere inviato almeno 15 gg. prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Art. 33 – Un membro del C.D.F. cessa di far parte dello stesso:
a) per dimissioni;
b) per tre assenze consecutive dalle riunioni senza giustificato motivo
Il membro dimissionario o decaduto sarà sostituito nel C.D.F. con il primo dei non eletti nella graduatoria dell’ultima votazione per il rinnovo delle cariche federali e rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del C.D.F.
Art. 34 – Il C.D.F. decade quando la maggioranza dei suoi componenti rinuncia contemporaneamente al mandato; il
C.D.F. dimissionario o decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti, con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi dalla data delle dimissioni o della decadenza.
Art. 35 – Spettano al Consiglio Direttivo Federale:
a) l’accettazione dei membri ordinari;
b) l’amministrazione del patrimonio federale;
c) l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Delegati;
d) la radiazione dei soci e le sanzioni disciplinari in ogni caso;
e) l’organizzazione annuale di una esposizione a carattere nazionale e la coordinazione dell’opera che le Associazioni sono tenute a svolgere in tali occasioni;
f) il proporre all’Assemblea dei Delegati modifiche ed aggiunte allo Statuto federale;
g) la designazione dei Membri Onorari;
h) la nomina dei componenti degli organismi di carattere tecnico che si reputi necessario designare.
i) l'organizzazione di manifestazioni internazionali.
Art. 36 – Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; le votazioni possono essere palesi o a scrutinio
segreto.
Art. 37 - Tutti i verbali delle riunioni del C.D.F. firmati dal Presidente e dal Segretario generale, sono riportati in
apposito registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal Presidente.
Copia di detto verbale deve essere portato a conoscenza di tutte le Associazioni.
Art. 38 – Il Presidente del C.D.F. è capo della F.I.A.C., la rappresenta legalmente, vigila e controlla gli Organi federali,
autorizza i mandati di pagamento. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni di questo vengono espletate dal Vice Presidente con più anni di anzianità come consigliere.
Art. 39 - Il Segretario generale provvede al disbrigo della corrispondenza d'ufficio, alla tenuta del registro protocollo,
compila e tiene aggiornato lo schedario dei tesserati, provvede alla distribuzione degli stampati federali. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo le sue prerogative spettano al Cassiere o da un Consigliere nominato dal C.D.F.
Art. 40 - Il Cassiere provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese effettuate, su autorizzazione del
Presidente o di altra persona delegata, alla compilazione del bilancio e della situazione patrimoniale; egli è responsabile della cassa di cui depositerà l'eccedenza presso un Istituto di Credito. Il Cassiere se persona diversa dal distributore anelli, dovrà confrontare i pagamenti effettuati dalla Associazioni, prima di autorizzare la spedizione e la distribuzione degli anelli federali, ai Presidenti o ai Segretari delle Associazioni affiliate alla F.I.A.C., i quali sono responsabili della regolare distribuzione ai soci federati di loro competenza e debbono vigilare affinché gli anelli non vengano utilizzati da allevatori non federati.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 41 - Il collegio dei Revisori dei Conti, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. I membri vengono eletti
dall'Assemblea dei Delegati, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti; nella loro prima riunione procedono alla nomina del loro Presidente. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del C.D.F.
Art. 42 - E' compito dei Revisori dei Conti:
a) esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali della F.I.A.C. compresi quelli degli Organi con autonomia di gestione finanziaria;
b) verificare che ogni uscita sia documentata con regolari pezze giustificative;
c) presentare, alla fine dei lavori, una relazione all'Assemblea dei Delegati;
d) procedere ad ispezioni contabili amministrative ogni qualvolta lo ritengano necessario.
Tutte le volte che gli stessi procedono ad atti di ispezione o a controlli, devono predisporre una relazione da verbalizzarsi nell'apposito registro. I rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati all'Assemblea dei Delegati. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste dovranno essere contestate e verbalizzate.
2 – ORGANI TECNICO – ORGANIZZATIVI
Comitato degli Esperti ( Ordine dei Giudici )
Art. 43 - I giudici sono riuniti in un organo tecnico denominato " Comitato degli Esperti ", il quale fa parte integrante
ed integrale della F.I.A.C. come Organo tecnico-organizzativo. Il Comitato degli Esperti è retto da apposito
regolamento, approvato dal C.D.F.. Le deliberazioni di tale Comitato devono essere trasmesse al C.D.F., il
quale ha il potere di annullamento, qualora le stesse risultassero in contrasto con il regolamento dell'Ordine
stesso o con lo Statuto F.I.A.C..
Art. 44 - Il Comitato degli Esperti è retto da un Consiglio Direttivo composto da:
a) Un Presidente;;
b) Un Vice Presidente;;
c) Un Segretario – Cassiere;
d) Quattro Consiglieri.
Art. 45 - Il Comitato Giudici ha anche il compito, oltre a quello di designare i Giudici nelle manifestazioni, di redigere
e di mantenere aggiornati gli schemi di giudizio, nonché di procedere alla formazione ed all’aggiornamento dei giudici stessi.
Art. 46 - La F.I.A.C. stanzia nel suo bilancio, un contributo annuale da erogarsi al Comitato degli Esperti, stabilito in
base al bilancio preventivo del Comitato stesso. Il bilancio dovrà essere preventivamente autorizzato dal
C.D.F.
Commissione Tecnica
Art. 47 - La commissione tecnica è costituita da 3 membri nominati dall'Assemblea dei Delegati, essa ha il compito di
controllare ed autorizzare i regolamenti delle manifestazioni organizzate delle Associazioni federate e deve vigilare affinché tutte le manifestazioni si svolgano in modo corretto.
I membri della Commissione tecnica durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e nella loro prima riunione eleggono il Presidente. Dei loro lavori deve essere redatto un verbale contenuto in un apposito registro.
Art. 48 - Il parere espresso dalla Commissione tecnica circa la correttezza dei regolamenti delle manifestazioni
colombofile è determinante per il C.D.F. per concedere l'autorizzazione ad organizzare le mostre delle Associazioni Federate. Naturalmente la decisione presa dalla C.T. non deve essere in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti federali.
Commissione Standards
Art. 49 – La Commissione Standards è costituita da un Presidente, designato dal C.D.F., e da quattro membri, nominati
Dal Comitato degli Esperti. Essa ha il compito di redigere e di mantenere aggiornati gli standards italiani delle razze di colombi, con il contributo dei Gruppi di specializzazione e secondo le direttive impartite dalla Commissione Standards della Federazione Europea di Avicoltura e di Coniglicoltura.
Art. 50 – La F.I.A.C. stanzia nel proprio bilancio un contributo annuale da erogarsi alla Commissione Tecnica ed alla
Commissione Standards, in base al bilancio preventivo delle commissioni medesime. Detto bilancio dovrà essere preventivamente approvato dal C.D.F.
Titolo IV
Patrimonio
Art. 51 -Il patrimonio della F.I.A.C. è costituito dalle quote di tesseramento, dalle contribuzioni e dai beni di qualunque
natura ed a qualunque titolo pervenuti alla F.I.A.C. da parte di tesserati, da terzi e proventi di attività commerciali di carattere marginale. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestioni nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione.
Art. 52 - L'esercizio finanziario federale va dal 1 Aprile al 31 Marzo di ogni anno.
Art. 53 - Il bilancio preventivo deve essere, assieme al consuntivo, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei
Delegati entro la fine del mese di Giugno di ogni anno.
Titolo V
Sanzioni Disciplinari
Art. 54 - Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte alle Associazioni ed ai tesserati sono le seguenti:
a) La Censura;
b) La Sospensione;
c) L'Espulsione.
Art. 55 - La Censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si rende responsabile di mancanze che rechino
lieve danno alla F.I.A.C. ed ai tesserati sia direttamente che indirettamente.
Art. 56 - La Sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi violi norme statutarie, regolamentari e
deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi. La sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente l’Associazione o il tesserato dei diritti derivanti dall'affiliazione e può estendersi da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 mesi.
Art. 57 - L'Espulsione è il provvedimento adottato nei confronti di chi violi norme statutarie, regolamentari e
deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio operato e comportamento, fomenta disordini e dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento di sospensione.
Il federato che violi una prima volta le norme concernenti gli anelli federali sarà sospeso, se recidivo sarà espulso.
L'espulsione ha l'effetto di privare l'Associazione ed i tesserati, in modo definitivo, dei diritti derivanti dall'affiliazione.
Art. 58 - I tesserati sospesi perdono il diritto a partecipare a manifestazioni colombofile ufficiali, per tutto il periodo di
sospensione. Il provvedimento medesimo comporta, inoltre, la decadenza della carica federale eventualmente
ricoperta.
Art. 59 - Il C.D.F. è competente a giudicare le mancanze, le infrazioni e le violazioni commesse da membri collettivi e
dai singoli federati. Il C.D.F. non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver sentito la difesa dell'interessato. Contro il provvedimento di espulsione, adottato dal C.D.F., da notificarsi all'interessato entro 20 gg. dalla sua adozione, è ammesso ricorso entro 30 gg. per scritto al Presidente Federale; la decisione definitiva spetta all'Assemblea dei Delegati.
Art. 60 - Il tesserato sospeso o radiato dalla F.I.A.C. deve essere sospeso o radiato anche dall'Associazione di
appartenenza, né può essere ammesso a far parte, temporaneamente o definitivamente, di altre Associazioni affiliate.
Art. 61 - I provvedimenti disciplinari adottati da una Associazione nei confronti di un proprio associato, devono essere
notificati alla F.I.A.C..
Titolo VI
Norme Transitorie e Finali
Art. 62 – Nessuna carica federale, per elezione o per nomina, può essere affidata a chi è iscritto alla F.I.A.C. da meno di
due anni. Nessuna carica può altresì essere affidata a chi commercia in campo colombofilo.
Art. 63 - Tutte le cariche federali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.
Art. 64 - Appartengono alla F.I.A.C. le proprietà intellettuali e tutte le pubblicazioni specializzate da essa edite e
riservate agli associati, nonché le ricerche statistiche.
Art. 65 - Le disposizioni riguardanti le esposizioni e le manifestazioni federali devono essere stabilite in appositi
regolamenti.
Art. 66 – Lo scioglimento della F.I.A.C. deve essere deliberato da un'Assemblea dei Delegati Straordinaria
appositamente convocata, con il voto favorevole dei delegati rappresentanti almeno i 3/4 ( tre quarti ) degli associati.
Art. 67 – In caso di scioglimento della F.I.A.C. la devoluzione del suo patrimonio, sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662/96, sarà effettuata ad altra Associazione con analoghe finalità o per fini di pubblica utilità.
Art. 68 - La Federazione Italiana Allevatori di Colombi è affiliata all'Associazione Europea di Avicoltura e
Coniglicoltura ( E.E. ); di cui si è impegnata, per sé e per i suoi tesserati, a rispettare lo Statuto, ed i relativi regolamenti.
Art. 69 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in
materia di Associazionismo.
Redatto, approvato e sottoscritto.
Terza revisione del 18 marzo 2001